La resistenza armata di un popolo contro l’occupazione straniera non è terrorismo. Affermarlo oggi, parlando della Palestina, significa difendere una distinzione che la propaganda dell’occupante tenta di cancellare: quella tra il dominio imposto con la forza e la lotta per sottrarvisi.
La narrazione dominante nelle cronache e nelle analisi della Stampa mainstream veicola in modo subliminale l’idea che la superiorità militare di Israele gli conferisca legittimamente il diritto ad ottenere l’obbedienza dei Palestinesi soggiogati. Ma il riconoscimento internazionale dello Stato sionista di Israele non trasforma in lecita la sua occupazione del territorio altrui.
Ai palestinesi viene troppo spesso riconosciuto il diritto di soffrire, mentre si contesta quello di agire per la propria liberazione. Vengono spesso considerati come “legittimi” destinatari di sentimenti di compassione umana, molto meno come soggetti capaci di decidere il proprio futuro. Questa falsa solidarietà lascia intatta la relazione di dominio. Sostenere davvero la causa palestinese significa riconoscere al suo popolo una volontà politica, anche quando questa assume forme che disturbano le aspettative di chi osserva da una posizione protetta.
L’autodeterminazione appartiene ai popoli. L’articolo 1, comune ai due Patti internazionali del 1966 sui diritti umani, riconosce loro la libertà di determinare il proprio assetto politico e perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale. Nessuna clausola subordina questo diritto all’approvazione della potenza dominante. Per il popolo palestinese, esercitarlo significa poter vivere libero dall’occupazione e dal controllo straniero sulle condizioni fondamentali della propria esistenza.
La risoluzione 37/43, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 3 dicembre 1982, riafferma espressamente la legittimità della lotta dei popoli contro la dominazione coloniale e straniera e contro l’occupazione, «con tutti i mezzi disponibili, compresa la lotta armata». Nello stesso testo viene ribadito il diritto inalienabile del popolo palestinese all’autodeterminazione. È una presa di posizione dell’Assemblea generale, che smentisce la pretesa di presentare la resistenza armata come intrinsecamente estranea alla legalità internazionale.
Già la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli fra gli Stati, approvata con la risoluzione 2625 del 1970, aveva affermato il dovere degli Stati di astenersi dall’uso della forza volto a privare i popoli della loro autodeterminazione. Aveva inoltre riconosciuto ai popoli che resistono a tale coercizione la possibilità di cercare e ricevere sostegno conformemente alla Carta delle Nazioni Unite. La comunità internazionale ha dunque riconosciuto una legittimità alla resistenza contro la soggezione imposta con le armi.
Il Primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1977 compie un ulteriore passaggio: all’articolo 1, paragrafo 4, include fra i conflitti armati internazionali le lotte dei popoli contro la dominazione coloniale, l’occupazione straniera e i regimi razzisti, nell’esercizio dell’autodeterminazione. La previsione ha un significato inequivocabile: le guerre di liberazione trovano una collocazione nel diritto dei conflitti armati. Non possono essere cancellate con un’etichetta di polizia.
La distinzione giuridica riguarda le condotte, i loro obiettivi e le modalità con cui vengono compiute. Un’azione contro le forze e gli obiettivi militari dell’occupazione, condotta nel rispetto del diritto umanitario, non diventa terrorismo perché a compierla è chi resiste. Gli attacchi deliberati contro i civili, la presa di ostaggi e gli atti diretti a terrorizzare la popolazione sono vietati. Accertarne le responsabilità serve a perseguire i crimini; non autorizza a criminalizzare l’intera lotta di liberazione. La protezione dei civili e il diritto di un popolo alla libertà appartengono allo stesso ordine giuridico.
Per la Palestina, il parere della Corte internazionale di giustizia del 19 luglio 2024 ha chiarito il presupposto decisivo. La Corte ha ritenuto illecita la perdurante presenza israeliana nel territorio palestinese occupato e ha affermato l’obbligo di porvi fine il più rapidamente possibile. Ha inoltre precisato che l’autodeterminazione palestinese, in quanto diritto inalienabile, non può essere sottoposta a condizioni imposte dalla potenza occupante. L’occupazione non è un fatto neutro da amministrare indefinitamente: è una situazione illecita da far cessare.
Invocare la sola rinuncia palestinese alle armi, lasciando sopravvivere l’apparato dell’occupazione, significa trasferire sull’occupato l’onere di garantire la stabilità del dominio che subisce. La libertà verrebbe concessa dopo la sottomissione, secondo tempi e condizioni stabiliti da chi controlla il territorio. È una pretesa politicamente inaccettabile. L’obiettivo di una politica di pace deve essere rimuovere l’occupazione e rendere effettiva l’autodeterminazione, sottraendo all’occupante il potere di rinviarla senza fine.
La storia delle mobilitazioni disarmate impedisce, del resto, di trattare la nonviolenza come una protezione assicurata. Sulle manifestazioni della Grande Marcia del Ritorno del 2018, la Commissione indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite ha documentato l’uccisione di manifestanti e il ferimento di migliaia di persone con munizioni vere. Ha ravvisato ragionevoli motivi per ritenere che i cecchini israeliani avessero colpito anche bambini, giornalisti e personale sanitario riconoscibili come tali. Esigere la rinuncia a ogni resistenza armata senza garantire protezione e libertà a chi manifesta disarmato significa ignorare questa esperienza concreta.
Il diritto all’autodeterminazione appartiene all’intero popolo palestinese e non dipende dal giudizio su Hamas, Fatah o qualsiasi altra organizzazione. L’identità di chi guida una fase della lotta non attribuisce alla potenza occupante un titolo per perpetuare il proprio controllo. Né la libertà palestinese può essere subordinata alla formazione di una rappresentanza gradita ai governi occidentali. Spetta ai palestinesi scegliere il proprio futuro politico.
Per noi italiani questa questione investe anche il modo di intendere la memoria della Liberazione. La Resistenza fu combattuta anche con le armi. Celebrarla e poi considerare terroristica, per definizione, la lotta armata di un altro popolo contro l’occupazione significa applicare alla libertà un criterio geografico e svuotarla in questo modo di ogni accettabile significato. L’esperienza italiana ci consegna una responsabilità: riconoscere il valore della liberazione anche quando riguarda altri popoli e contrasta con gli interessi dei nostri alleati.
Da questa posizione discendono scelte precise per l’Italia e per l’Europa. La Corte internazionale di giustizia ha richiamato l’obbligo degli Stati di non riconoscere la situazione derivante dalla presenza illegale israeliana e di non prestare aiuto o assistenza al suo mantenimento. Occorre tradurre questo obbligo in decisioni politiche concrete ed effettive: interrompere i trasferimenti di armi ed ogni collaborazione commerciale, industriale, economica, scientifica e militare con Israele che contribuisce a mantenere l’occupazione, ad alimentare il genocidio del popolo palestinese e ad sostenere le politiche coloniali di occupazione ed esercitare una pressione effettiva per il suo superamento.
La solidarietà politica alla liberazione palestinese deve inoltre poter essere espressa liberamente, senza che venga automaticamente equiparata a sostegno del terrorismo e criminalizzata.
Sostengo il diritto del popolo palestinese a liberarsi dall’occupazione, anche attraverso la resistenza armata nel rispetto del diritto dei conflitti armati. Rivendicare questo diritto significa difendere l’universalità dell’autodeterminazione e rifiutare che la forza dell’occupante diventi la misura della giustizia. La pace richiede la fine del dominio straniero e la giusta punizione dei responsabili di crimini di guerra, contro l’umanità e genocidio.
