Il 17 giugno il Parlamento dell’Unione europea ha approvato il Regolamento detto dei rimpatri degli immigrati “irregolari” con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, all’insegna della convergenza politica tra il Partito Popolare Europeo (PPE) e tutte le altre destre.
Il Regolamento contiene una mistificazione già nel nome: esso non tratta di rimpatri, che in qualunque lingua vogliono dire ricondurre gli espulsi nel Paese di provenienza, ma di deportazioni in qualsiasi Paese disposto a ricevere gli “irregolari”, visto che è ammessa l’espulsione non solo verso il Paese di provenienza, ma anche verso quelli di transito per raggiungere l’UE o qualunque altro Paese terzo “sicuro”, che abbia sottoscritto con la UE un apposito accordo (art. 4, comma 3). In base al principio di non respingimento, «Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso un paese terzo in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti» (Considerato 11); ma «Le carenze in relazione a parti specifiche del territorio del paese terzo o a categorie di persone identificabili non impediscono la conclusione di tali accordi o intese [di ricezione degli espulsi], a condizione che sussistano garanzie sufficienti per assicurare il pieno rispetto dei diritti dei cittadini di paesi terzi interessati da tali accordi o intese» (Considerato 23). In altre parole, se in una parte specifica del Paese terzo di destinazione fosse in corso una guerra od una epidemia, ciò non osta alla deportazione; stesso ragionamento se nel Paese terzo vi fossero discriminazioni verso “categorie di persone” in base alla religione, all’etnia, agli orientamenti sessuali, alle posizioni politiche. Quali sarebbero dunque le “garanzie sufficienti” di rispetto dei diritti umani?
Dopo tutto ciò si ha la sfrontatezza di scrivere che «Tale accordo o intesa [di accoglimento degli espulsi] può essere concluso esclusivamente con un paese terzo nel quale sono rispettati i principi e le norme internazionali in materia di diritti umani in conformità del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento» (art. 17).
L’espulsione può essere decisa con un provvedimento giudiziario, ma anche soltanto amministrativo. Nella decisione si fissa un tempo entro il quale l’espulso deve lasciare “volontariamente” il territorio dell’Unione, non superiore a 30 giorni (ogni Stato dell’Unione è libero di stabilire un termine più breve) ed è ammessa anche l’espulsione immediata (art. 7, comma 1-bis). In singoli casi specifici è possibile fissare un termine superiore ai 30 giorni (art. 7, commi 1-ter ed 1-quater); viceversa, il termine per l’espulsione può essere ridotto se l’irregolare non ottempera all’obbligo di cooperare alla sua espulsione (art. 7, comma 1-quinquies). La decisione di “rimpatrio” può essere emessa senza precisare il Paese di deportazione, che può essere indicato anche soltanto prima di effettuare l’allontanamento (art. 7, comma 4).
Si dice che l’espulsione «è emessa in forma scritta e motivata in fatto e in diritto» e che l’interessato «è informato dei mezzi di ricorso disponibili e dei termini per esperirli» (art. 7, comma 2); ma poco oltre (art. 7, comma 5) è scritto che «Al cittadino di paese terzo è fornita, su richiesta, una traduzione scritta od orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio, inclusi i mezzi di ricorso disponibili, in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.» Insomma, chi emana l’ordine di deportazione non ha nessun preciso dovere informativo verso l’espulso, il quale, se lo chiede, può ottenere una sintesi scritta oppure orale del provvedimento, in una lingua che si presume comprenda. È evidente che non c’è alcun modo oggettivo per verificare se e cosa venga riferito all’espulso. La decisione di allontanamento, cioè le modalità operative dell’espulsione, è assunta e comunicata (eventualmente) all’espulso con le stesse modalità evanescenti con cui verrebbe informato del provvedimento di espulsione (art. 12, commi da 2 a 2-quater).
Un trattamento particolare è riservato agli irregolari «che costituiscono un pericolo per la sicurezza», così individuati (art. 16, comma 1): a) «che rappresentano una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale»; b) se «vi sono ragionevoli indizi per ritenere che abbiano commesso un reato grave» od abbiano effettivamente commesso un reato punibile con almeno due anni di carcere o più reati punibili con almeno un anno di carcere; b-bis) se esistono «indizi concreti di coinvolgimento» in attività terroristiche; c) «per i quali esistono ragionevoli indizi dell’intenzione di commettere un reato di cui alle lettere b) e b-bis)»; c-bis) «per i quali esistono indizi ragionevoli del fatto che essi rappresentino qualsiasi altra minaccia per la sicurezza individuata ai sensi del diritto nazionale». Al comma successivo (2-bis) si aggiunge che sono inclusi coloro che, in base a «ragionevoli indizi», «abbiano istigato o altrimenti concorso alla commissione dei reati o degli atti […] menzionati» alle lettere b), b-bis) e c). Questo articolo fa strame di secoli di cultura giuridica penale, che prevede la punibilità se il delitto è accertato oltre ogni ragionevole dubbio, non in base a ragionevoli indizi; inoltre è sanzionabile non solo chi un reato lo abbia effettivamente commesso, ma anche solo chi (si presume) abbia l’intenzione di commetterlo o istiga o in qualche modo concorra alla commissione di un reato.
Per disincentivare la mancata collaborazione alle procedure di espulsione od il rischio di fuga, possono essere assunte misure restrittive verso i soggetti da deportare, quali: a) «l’obbligo di rimanere all’interno di una zona geografica; b) l’obbligo di risiedere presso un indirizzo o in un luogo specifici stabiliti dalle autorità competenti; c) l’obbligo di presentarsi alle autorità competenti in date specifiche […]; d) misure diverse da quelle di cui alle lettere da a) a c), se previste dal diritto nazionale» (art. 23, comma 1). Al fine di preparare o garantire la deportazione possono essere adottate misure “investigative” (art. 23-bis): a) perquisizioni personali e del «luogo di residenza o altri locali pertinenti»; a-bis) «obbligo di fornire dati biometrici [inclusa] la possibilità di ricorrere a mezzi di coercizione in ultima istanza»; «b) perquisire e sequestrare effetti personali, dispositivi elettronici e altri elementi rilevanti; c) imporre altre misure investigative, se previste dal diritto nazionale.» In caso di inosservanza dell’obbligo di cooperare alla deportazione, possono essere imposte diverse sanzioni, tra cui «il rifiuto o la revoca del permesso di lavoro» e «sanzioni penali, compresa la reclusione» (art. 23-ter).
L’immigrato irregolare può essere “trattenuto”, eufemismo per recluso, se: a) sussiste il pericolo di fuga; b) ostacola la deportazione; c) rappresenta un pericolo per la sicurezza; d) per determinarne o verificarne l’identità o la cittadinanza; e) non coopera all’ottenimento dei documenti di viaggio; f) per «altri motivi pertinenti relativi al rimpatrio, previsti dal diritto nazionale, per garantire procedure di rimpatrio efficaci, che siano necessari e proporzionati» (art. 29, comma 3). Il periodo di “trattenimento” (art. 32) non dovrebbe superare 12 mesi, ma può essere anche elevato a 24 mesi e prorogato di altri sei. «Il trattenimento avviene di norma in appositi centri», in mancanza si può «ricorrere a istituti penitenziari», tenendo i deportandi «nella misura del possibile, separati dai detenuti ordinari» (art. 34, comma 1).
L’analisi puntuale dell’intero Regolamento esula dall’economia di questo articolo, che ha lo scopo di evidenziare i caratteri principali del provvedimento. Esso necessita ancora dell’approvazione del Consiglio dei capi di Stato e di Governo dell’UE, che però è scontata, dato che il Regolamento era stato già scrutinato dal Consiglio UE, prima di porlo in votazione al Parlamento. Mi chiedo infine se e come il Regolamento si concili con la nostra Costituzione.
