Introduzione e funzionamento della pensione anticipata
La riforma Dini (L 335/1965) – che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo della pensione ed ha elevato a 65 anni l’età pensionabile dei contributivi – ha previsto la possibilità di anticipare il pensionamento a 57 anni (58 per gli autonomi) se l’importo della pensione fosse almeno pari ad 1,2 volte l’assegno sociale. La riforma Fornero (DL 201/2014, convertito dalla L 214/2011) ha modificato questa pensione anticipata – sempre solo per i contributivi puri – elevando l’età di uscita a 63 anni, da incrementare in base alla variazione della speranza di vita, purché risultino almeno 20 anni di contributi effettivi e l’importo della pensione da liquidare sia almeno pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale (che è adeguato annualmente al costo della vita). Con l’andare del tempo, l’età “anticipata” è salita a 64 anni e l’importo minimo pensionabile nel 2024 è stato elevato a 3 volte l’assegno sociale (2,8 per le donne che hanno avuto un figlio e 2,6 per quelle che ne hanno partoriti due o più), il moltiplicatore dovrebbe salire a 3,2 volte dal 2030. La soglia del triplo dell’assegno sociale corrisponde a 21.303 €/anno, un importo decisamente alto, che ad oggi per essere raggiunto a 64 anni di età implica un montante contributivo di ben 418.700 €.
Cosa propone la lega
Le novità relative alla pensione anticipata a 64 anni che la Lega vorrebbe introdurre sono due: 1°) consentire di aggiungere al montante contributivo il montante del TFR; 2°) consentire l’accesso alla pensione anticipata anche ai lavoratori in regime pensionistico misto (parte retributivo e parte contributivo), purché convertano il periodo retributivo in contributivo. La CGIL ha bocciato le ipotesi della Lega e prodotto un articolato documento di analisi, le cui considerazioni a mio avviso non sono del tutto condivisibili per quanto riguarda la conversione dei misti in contributivi puri.
Integrazione del montante contributivo con il TFR
La CGIL – fatte numerose simulazioni – conclude correttamente che «Solo con retribuzioni molto elevate e carriere lunghe» l’ammontare del TFR può raggiungere valori tali da integrare in maniera consistente il montante contributivo per raggiungere la soglia di pensionabilità anticipata; inoltre, molti lavoratori già conferiscono il TFR nella previdenza complementare. La CGIL definisce giustamente «inadeguata» la proposta della Lega. Insomma, molto fumo e poco arrosto.
Apporto della trasformazione del regime misto in contributivo puro
L’analisi della CGIL parte dal caso limite di un lavoratore che ha iniziato a lavorare a 24 anni il 1° gennaio 1987, quindi in regime retributivo fino al 31 dicembre 1995, e che ha proseguito l’attività per altri 31 anni in regime contributivo (obbligatorio dal 1996 per la legge Dini).
Qui si impone una prima critica metodologica, riguardante la scelta di considerare il caso limite di 9 anni di periodo retributivo, cioè quello massimo possibile; sarebbe stato opportuno quantomeno sviluppare anche un caso intermedio, su 5 anni di regime pensionistico retributivo. Ma ragioniamo pure in base al caso limite. Premetto, per non doverlo ripetere ogni volta, che sia il sistema retributivo che quello contributivo prevedono la rivalutazione annuale degli importi, pertanto i valori monetari sono da considerarsi tutti e sempre rivalutati alla data di pensionamento.
Il documento della CGIL presuppone che la trasformazione dei 9 anni retributivi in contributivi comporti «una riduzione prudenziale del 10,6%», quindi una perdita pensionistica permanente pari a tale percentuale, che però non si dice come sia stata stimata. In realtà, il passaggio dal regime misto a quello contributivo puro non solo non genera un decremento pensionistico, ma comporta addirittura un incremento. Facciamo il caso di un lavoratore che a fine carriera percepisce un reddito imponibile di 35.000 €/anno e che nei primi 9 anni retributivi della carriera lavorativa abbia percepito in media 20.000 €/anno, oltre ad avere versato 10.000 €/anno di contributi (i contributi sono un terzo del costo del lavoro). Questo lavoratore sui 9 anni retributivi ha maturato una pensione di 3.600 €/anno (9 anni x 2% x 20.000 €/anno). Convertendo i 9 anni retributivi in contributivi, egli a 64 anni di età ne ricaverebbe 4.580 €/anno di pensione (90.000 € di contributi per il coefficiente di trasformazione del 5,088%, relativo all’età di 64 anni). Nel caso dell’esempio, la trasformazione in contributivi dei 9 anni retributivi genera pertanto un incremento permanente della pensione di 980 €/anno, mentre secondo la CGIL si perderebbero 2.376 €/anno.
Tornando al tema della pensione anticipata a 64 anni, la trasformazione dei periodi retributivi in contributivi, benché conveniente, non aiuta molto neanche quelli che convertirebbero 9 anni. L’idea della Lega è di nuovo molto fumo e poco arrosto.
La pensione anticipata è importante
Introdurre una maggiore flessibilità nell’età di pensionamento è socialmente importante per i lavoratori che dovessero subire la riduzione o la perdita del lavoro a 64, 65 o 66 anni: troppo vecchi per potere sperare in un reinserimento lavorativo, ma non abbastanza per andare in pensione ai fatidici 67 anni (che dovrebbero ulteriormente allungarsi di un mese). In questi casi drammatici la pensione anticipata garantirebbe un reddito che consentirebbe di vivere. Se poi il lavoratore dovesse trovare un’occupazione, i nuovi contributi pagati (almeno due anni) andranno ad incrementare la pensione anticipata.
Le proposte della Lega possono anche essere accettate, ma da sole servono a poco ed hanno un valore più propagandistico che sostanziale. La modifica chiave, se si vuole estendere l’accesso alla pensione anticipata a 64 anni, è la riduzione della soglia della pensione anticipata da 3 volte l’assegno sociale ad almeno 2,6 volte. Credo che una tale proposta dovrebbe rientrare tra quelle che andranno a formare il programma della coalizione progressista. I contrari eccepiranno che non ci sono i soldi, ma è ora di finirla di invocare la carenza finanziaria quando si tratta di pensioni, sanità, scuola, ambiente, ricerca scientifica e cultura, e di non tenerne conto per le spese militari e per la riduzione del carico fiscale ai redditi medi ed alti.
