PREAMBOLO
Sotto la spinta dei drammatici eventi genocidari che stanno martoriando il popolo palestinese in Cisgiordania e con maggiore ed inimmaginabile ferocia nella Striscia di Gaza, anche la Francia, il Regno Unito ed altri Paesi hanno dichiarato di volere riconoscere lo Stato di Palestina, come hanno già fatto 143 Paesi membri dell’ONU su 193. Tale riconoscimento, benché necessario, rischia di restare puramente simbolico, se non si specifica che lo Stato di Palestina deve avere il diritto di controllare le sue frontiere, di gestire il prelievo fiscale, di detenere forze armate ed apparati di sicurezza. Al riconoscimento dello Stato di Palestina occorre pertanto associare altri interventi, in grado di incidere profondamente ed immediatamente sui governi israeliani. Uno di questi interventi è la sospensione dell’Accordo di associazione UE-Israele, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995 ed entrato in vigore il 1° giugno 2000, che riguarda aspetti economici, scientifici, tecnologici, culturali, umanitari e sociali. Nel seguito si dà una sintesi dei contenuti dell’Accordo.
SINTESI DELL’ACCORDO
Nelle premesse, tra gli altri punti, è particolarmente rilevante il seguente: «CONSIDERANDO l’importanza che le parti attribuiscono al principio della libertà economica e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti umani e della democrazia, che costituiscono il fondamento stesso dell’associazione.»
L’art. 2 così recita: «Le relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni del presente accordo, si fondano sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce elemento essenziale dell’accordo.»
Tra le “Dichiarazioni comuni”, ad integrazione di alcuni articoli, è particolarmente importante la «Dichiarazione comune relativa all’articolo 2 – Le parti ribadiscono l’importanza che annettono al rispetto dei diritti umani nei termini previsti dalla Carta delle Nazioni Unite, ivi compresa la lotta contro la xenofobia, l’antisemitismo e il razzismo.»
Titolo I – Dialogo politico
Il titolo è composto da tre articoli, piuttosto generici, per la promozione del dialogo tra i rispettivi organi politici e di governo.
Titolo II – Libera circolazione delle merci
Questo titolo è più concreto e prevede l’azzeramento reciproco dei dazi doganali, fatta eccezione per alcuni tipi di prodotti, in particolare agricoli, nel quadro generale del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) e del WTO (World Trade Organization).
Per i prodotti industriali, all’art. 8 si dice: «Negli scambi tra la Comunità e Israele non sono ammessi dazi doganali all’importazione e all’esportazione, né oneri di effetto equivalente. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale.»; salvo deroghe agli allegati III e V.
Gli articoli 16 e 17, vietano qualunque restrizione quantitativa all’interscambio e le misure che possono avere un effetto equivalente; inoltre – art. 19, comma 1 – «Le parti si astengono dall’introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari dell’altra parte.» Qualora intervengano fondate e gravi ragioni, l’interscambio può essere limitato, dopo averne discusso nel “Comitato di associazione”.
Titolo III – Diritto di stabilimento e servizi
Le imprese UE ed israeliane possono creare sedi nel territorio dell’altra parte senza restrizioni; inoltre, è accordata la libertà di prestazione di servizi da imprese insediate nel territorio di una parte a consumatori residenti nel territorio dell’altra parte.
Titolo IV – Movimenti di capitali, pagamenti, appalti pubblici, concorrenza e proprietà intellettuale
Pagamenti e movimenti di capitali sono esenti da qualsiasi restrizione. Le imprese di una parte possono concorrere agli appalti pubblici dell’altra parte. È tutelata la libera concorrenza, senza alcun tipo di disparità tra le imprese delle due parti. I diritti intellettuali, industriali e commerciali reciproci sono tutelati.
Titolo V – Cooperazione scientifica è tecnologica
C’è un solo articolo: «Articolo 40 – Le parti si impegnano ad intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica. Le disposizioni dettagliate per il conseguimento di tale obiettivo saranno esposte in accordi separati conclusi a tal fine.»
Titolo VI – Cooperazione economica
Il titolo espone “buoni propositi” in vari ambiti, tra cui l’energia, dove si dice (art. 51, comma 2): «Le parti si adoperano per incoraggiare iniziative volte a favorire la cooperazione regionale in settori quali il transito di gas, petrolio ed elettricità.»
Titolo VII – Cooperazione in materia di audiovisivi, affari culturali, informazione e comunicazione
Tra gli articoli che trattano la cooperazione nell’ambito culturale e dei media, è rilevante l’art. 59: «Le parti promuovono la cooperazione in materia di istruzione, formazione e scambi di giovani. Tra i settori di cooperazione possono rientrare, in particolare, gli scambi di giovani, la cooperazione tra università e altri istituti di istruzione/formazione, l’apprendimento delle lingue, la traduzione e altri modi per promuovere una migliore comprensione reciproca tra le rispettive culture.»
Titolo VIII – Questioni sociali
Nel concreto c’è l’intesa sull’integrazione reciproca tra le prestazioni pensionistiche e di altre forme previdenziali per i cittadini di una parte che lavorano nel territorio dell’altra parte.
Titolo IX – Disposizioni istituzionali, generali e finali
L’organo politico paritetico che sovraintende all’accordo è il Consiglio di associazione, mentre il Comitato di associazione, anch’esso paritetico, è l’organo esecutivo più ristretto. Vengono elencati i poteri del Consiglio e del Comitato di associazione.
Notevole è l’articolo 76, che consente a ciascuna parte di adottare misure unilaterali su questioni inerenti alla “sicurezza”, cioè militari: «Articolo 76 – Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell’ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che costituiscano una minaccia di guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.»
