COME FUNZIONANO (MALE) I TETTI ALLA SPESA SANITARIA

di Pino D'ERMINIO

Ha suscitato sconcerto ed allarme la dichiarazione della direzione del Gemelli Molise relativa alla sospensione dal 1° ottobre delle prestazioni di radioterapia oncologica, a causa del raggiungimento del tetto di spesa concordato con la regione. Prima di entrare nel caso specifico, è bene conoscere cosa dispone la legge, ovvero il decreto-legislativo 502 del 1992. Il comma 1 dell’art. 8-quater stabilisce che «la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza». Al comma 2 dell’art. 8-quinquies, si dice che «la regione e le unità sanitarie locali, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati», indicando, tra l’altro, «il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza.» Riepilogando, la regione stabilisce i fabbisogni di assistenza, la cui copertura è affidata dalla regione e dalle ASL alle strutture pubbliche ed a quelle private accreditate, entro tetti massimi di prestazioni, concordati annualmente. Il significato letterale di «volume massimo di prestazioni» è quello di un tetto non di un budget (previsione-obiettivo). Questa differenza è sostanziale: se per una prestazione presso una struttura si stima un budget poniamo di un milione, il tetto di spesa deve essere più alto del budget di una percentuale commisurata all’incertezza della previsione del relativo fabbisogno. Nella pratica, invece, i tetti sono equiparati a budget di spesa e non tengono conto della percentuale di incertezza della stima del fabbisogno. Il fattore chiave non è più la soddisfazione del fabbisogno di servizi sanitari, entro un adeguato intervallo di tolleranza, ma il rispetto rigido dei vincoli di spesa.

Nel caso del Molise, il presidente della regione ha dichiarato che per il 2022 valgono i tetti da lui disposti come commissario alla sanità con il decreto n. 108 del 9 novembre 2021; ma tali tetti non si riferiscono affatto al 2022, bensì al 2021 e prorogano quelli del 2020, che già prorogavano i tetti del 2019. Se ne traggono due constatazioni: negli ultimi quattro anni non c’è stata alcuna analisi dei fabbisogni sanitari e per il 2022 non è stato fissato alcun tetto. Come fa il Gemelli Molise a sforare un tetto che non esiste? L’8 settembre il presidente-commissario ha emanato un provvedimento che sposta sulla radioterapia le risorse assegnate al Gemelli Molise per le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali programmate dopo il 18 settembre, che pertanto verrebbero annullate o differite al 2023. La toppa è peggiore del buco. Il Gemelli Molise ha reso noto che “salterebbero” oltre 7.000 visite specialistiche già prenotate ed ha presentato ricorso al TAR Molise, chiedendo la sospensiva e poi l’annullamento del provvedimento del presidente-commissario. Il 15 settembre il TAR Molise ha decretato la sospensiva ed ha fissato al 5 ottobre la camera di consiglio per decidere la causa. A me pare che l’unica soluzione, giuridicamente possibile e che non danneggi i cittadini, sia l’erogazione di un contributo regionale una tantum per la radioterapia oncologica, in aggiunga ai fondi del servizio sanitario regionale per il 2022.

Oltre lo specifico episodio, è evidente la contraddittorietà e più ancora l’ingiustizia delle norme sui tetti di spesa sanitaria, che non servono a meglio distribuire l’offerta di servizi sanitari, ma hanno lo scopo implicito di limitarne l’erogazione, senza riguardo ai fabbisogni dei cittadini, che passano in secondo ordine rispetto ai vincoli di bilancio. La spesa sanitaria va certamente disciplinata e controllata, ma verificandone l’appropriatezza e l’efficienza, non fissando rigidi blocchi di spesa, che impediscono di erogare le prestazioni oppure che le differiscono, il che può aggravare le patologie, con conseguenze anche mortali (tardive diagnosi di tumori o di malattie cardiocircolatorie).

È assurdo e ingiusto limitare l’erogazione di una prestazione erogabile presso una sola struttura, come nel caso della radioterapia del Gemelli Molise; ma è parimenti assurdo e ingiusto limitare l’erogazione di prestazioni nominalmente fruibili presso altre strutture, se tali prestazioni sono erogabili in tempi non coerenti con l’esigenza sanitaria. Le liste di attesa lunghe e lunghissime equivalgono alla non disponibilità delle prestazioni. Dal punto di vista economico-finanziario il servizio sanitario regionale risparmia qualcosa nell’immediato sui cittadini che rinunciano a curarsi, con il conseguente danno sociale e probabili maggiori spese future; negli altri casi, si spingono i cittadini a trovare assistenza fuori regione, con una spesa che ritorna alla regione di origine, con aggravio di disagi e spese per i “migranti sanitari”.

Autore

  • Pino D'ERMINIO

    Giuseppe (detto Pino) D’Erminio è nato a Termoli il 26 aprile 1950. È laureato in Economia e commercio. Fino al 2016 ha lavorato nel settore assicurativo, area marketing, presso direzioni di compagnie e come consulente. Ha aderito al Manifesto ed al Pdup, quando furono costituiti. Successivamente è stato delegato sindacale per alcuni anni nel Consiglio d’azienda dell’impresa dove lavorava. Negli ultimi anni ha collaborato e collabora tuttora con associazioni e gruppi civici.

    Pino D'ERMINIO pino.derminio@gmail.com

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